la voce del lago
n. 19 - ottobre 2003
AI BENI CULTURALI IL DIRITTO DI PRELAZIONE
Lo prevede la legge ai fini della tutela della preziosa villa romana di età tardo repubblicana presente nello stabilimento
La fontana pubblica dell'acqua claudia La villa romana
Lo stabilimento dell’Acqua Claudia conserva nel suo recinto anche una preziosa presenza archeologica. Si tratta dei ruderi di una villa romana di età tardo repubblicana particolarmente di valore perché costituisce, con varie strutture ad esedra, un raro esempio di architettura curvilinea romana. Segnalata anche la presenza di una strada selciata romana. Per tali ragioni sullo stabilimento esiste un diritto di prelazione dalla parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali. Ma sindaco e amministratori della Acqua Claudia Holding stanno procedendo come se nulla fosse. O meglio nell’articolo 10 del contratto preliminare riconoscono tale diritto ma si impegnano a comunicarlo, con specifico atto notarile preliminare, a l’ente competente solo cinque giorni dopo che il contratto è diventato efficace, ovvero con l’acquisto di un ente pubblico (nella fattispecie il Comune di Anguillara) del 20 per cento del capitale sociale. Finora alla Soprintendenza per l’Etruria Meridionale la San Pellegrino - ha fatto sapere la responsabile di zona da Caruso - solo nel luglio scorso ha comunicato un’ipotesi di vendita. Le procedure prevedono che prima venga offerto l’acquisto, altrimenti di che prelazione si tratta, al Ministero competente e solo dopo sessanta giorni di tempo a seguito di espresso diniego che potrebbe giustificarsi con carenza di fondi, l’area che — come si scrive nello stesso contratto preliminare
— è stata dichiarata di interesse archeologico può esser venduta. E’ stato tutelato il
diritto di prelazione? G.V.
LA SCHEDA
La società ha per oggetto: l’esercizio di fonti di acque termali e minerali, di stabilimenti termali, alberghi, ristoranti, bar ed esercizi pubblici affini e di qualsiasi altra attività diretta a favorire lo sviluppo delle fonti e l’utilizzazione delle acque delle fonti medesime in tutte le loro possibili applicazioni anche nel campo termale, cosmetico e del benessere del corpo in genere; l’industria del commercio, anche di importazione e di esportazione, sia in proprio che per conto terzi, e l’esercizio di rappresentanze per la vendita di: acque minerali, acque da tavola, bibite, succhi, concentrati, estratti ed essenze, bevande in genere e loro ingredienti, caffè, the, droghe, liquori, grappe, sottoprodotti in genere della vinificazione, amari, birra e prodotti alcolici e superalcolici in genere; cosmetici e prodotti di bellezza in genere. La società potrà a
tal fine compiere, in via strumentale e non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e fare, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario od utile a favorire il raggiungimento dell’oggetto medesimo, fatta espressa esclusione dell’esercizio di attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico. Potrà pure assumere, sempre in via strumentale e non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo od affine e comunque con nesso al proprio, fatta espressa esclusione dell’esercizio ditale attività svolta nei confronti del pubblico, nel rispetto e con i limiti previsti dalla legge n. 197/1991 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs 20/02/1 998 n. 58 e dall’articolo 2361 cc.

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