AI
BENI CULTURALI IL DIRITTO DI PRELAZIONE |
Lo
prevede la legge ai fini della tutela della preziosa villa romana
di età tardo repubblicana presente nello stabilimento |
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| La
fontana pubblica dell'acqua claudia |
La
villa romana |
Lo stabilimento
dell’Acqua Claudia conserva nel suo recinto anche una preziosa
presenza archeologica. Si tratta dei ruderi di una villa romana
di età tardo repubblicana particolarmente di valore perché
costituisce, con varie strutture ad esedra, un raro esempio di
architettura curvilinea romana. Segnalata anche la presenza di
una strada selciata romana. Per tali ragioni sullo stabilimento
esiste un diritto di prelazione dalla parte del Ministero dei
Beni Culturali ed Ambientali. Ma sindaco e amministratori della
Acqua Claudia Holding stanno procedendo come se nulla fosse. O
meglio nell’articolo 10 del contratto preliminare riconoscono
tale diritto ma si impegnano a comunicarlo, con specifico atto
notarile preliminare, a l’ente competente solo cinque giorni
dopo che il contratto è diventato efficace, ovvero con
l’acquisto di un ente pubblico (nella fattispecie il Comune
di Anguillara) del 20 per cento del capitale sociale. Finora alla
Soprintendenza per l’Etruria Meridionale la San Pellegrino
- ha fatto sapere la responsabile di zona da Caruso - solo nel
luglio scorso ha comunicato un’ipotesi di vendita. Le procedure
prevedono che prima venga offerto l’acquisto, altrimenti
di che prelazione si tratta, al Ministero competente e solo dopo
sessanta giorni di tempo a seguito di espresso diniego che potrebbe
giustificarsi con carenza di fondi, l’area che — come
si scrive nello stesso contratto preliminare
— è stata dichiarata di interesse archeologico può
esser venduta. E’ stato tutelato il
diritto di prelazione? G.V.
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La
società ha per oggetto: l’esercizio di fonti di acque termali
e minerali, di stabilimenti termali, alberghi, ristoranti, bar ed esercizi
pubblici affini e di qualsiasi altra attività diretta a favorire
lo sviluppo delle fonti e l’utilizzazione delle acque delle fonti
medesime in tutte le loro possibili applicazioni anche nel campo termale,
cosmetico e del benessere del corpo in genere; l’industria del commercio,
anche di importazione e di esportazione, sia in proprio che per conto
terzi, e l’esercizio di rappresentanze per la vendita di: acque
minerali, acque da tavola, bibite, succhi, concentrati, estratti ed essenze,
bevande in genere e loro ingredienti, caffè, the, droghe, liquori,
grappe, sottoprodotti in genere della vinificazione, amari, birra e prodotti
alcolici e superalcolici in genere; cosmetici e prodotti di bellezza in
genere. La società potrà a
tal fine compiere, in via strumentale e non prevalente, qualsiasi operazione
commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e fare, senza restrizione
alcuna, tutto quanto necessario od utile a favorire il raggiungimento
dell’oggetto medesimo, fatta espressa esclusione dell’esercizio
di attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico. Potrà
pure assumere, sempre in via strumentale e non prevalente, a scopo di
stabile investimento e non di collocamento, interessenze e partecipazioni
in altre società od imprese, aventi oggetto analogo od affine e
comunque con nesso al proprio, fatta espressa esclusione dell’esercizio
ditale attività svolta nei confronti del pubblico, nel rispetto
e con i limiti previsti dalla legge n. 197/1991 e successive modifiche
ed integrazioni, dal D.Lgs 20/02/1 998 n. 58 e dall’articolo 2361
cc.
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